Il Personal Car Shopper (PCS) è il professionista della mobilità che opera come consulente esperto e che basa la sua attività sulla capacità di ascoltare le esigenze del Cliente, di interpretarle e tradurle in soluzioni adatte e realizzate su misura.
Il Personal Car Shopper (PCS) è il professionista della mobilità che opera come consulente e che basa la sua attività sulla capacità di ascoltare le esigenze del Cliente, di interpretarle e tradurle in soluzioni adatte e realizzate su misura.
É un professionista operante nel settore Automotive, in particolare del Noleggio a Lungo Termine o comunque dell’Acquisto di veicoli in generale, che si adopera per individuare la miglior soluzione per il Cliente, privato o azienda, mandante, acquisito attraverso le proprie conoscenze.
Guida il Cliente che desidera un’autovettura o un veicolo commerciale a identificare e soddisfare le proprie esigenze di mobilità, tutelandolo anche dalle insidie nascoste nelle innumerevoli offerte del mercato. Il Personal Car Shopper rispetta, nell’esercizio della professione, i principi di correttezza e trasparenza indicati nel Codice Etico, che accetta e sottoscrive, e agisce esprimendo i valori cardine della professione, ossia proattività, etica, tutela, qualità, eccellenza, libertà.
La personalità del Personal Car Shopper ideale presenta i seguenti tratti distintivi e caratterizzanti. I quattro dominanti sono l’estroversione, l’assertività, la pianificazione e la positività. Sono poi tratti di personalità che completano il profilo: l’essere centrato su se stesso, essere pratico, avere una visione del quadro generale, essere accomodante, essere un pensatore convenzionale, sicuro di sé, ambizioso , determinato e calmo.
Frequentare obbligatoriamente di persona o telematicamente, i corsi di formazione e di aggiornamento, indetti da FEPECS, ogni qualvolta vengano organizzati, al fine di conseguire i crediti formativi richiesti e di garantire un servizio alla Clientela qualificato in relazione agli sviluppi di mercato.
Il Personal Car Shopper (PCS) per l’espletamento della professione deve dimostrare un’approfondita conoscenza del mercato Automotive e delle differenze tra l’acquisto della vettura, Noleggio a Lungo Termine e Leasing, con tutti i relativi “pro e contro”.
Conoscenza del settore dei finanziamenti, delle normative (fiscali, privacy, altre) e degli altri adempimenti inerenti lo svolgimento del mandato.
Capacità di leadership
Persuasività e influenza
Gestione dei rapporti
Comunicazione efficace e sensibilità interpersonale
Orientamento al risultato
Orientamento al Cliente
Analisi e Problem Solving
Vendita consulenziale e negoziazione
Gestione strategica di clienti azienda
Autostima
Stabilità Emotiva e Flessibilità
Il Personal Car Shopper (PCS) è il professionista della mobilità che basa la sua attività sulla capacità di ascoltare le esigenze del cliente, di interpretarle e tradurle in soluzioni adatte e cucite su misura.
E’ il professionista che si adopera per trovare la soluzione migliore per il Cliente, privato o azienda, mandante, acquisito tramite le propri contatti o attraverso strutture di riferimento.
Guida il Cliente che desidera un’auto ad identificare e soddisfare le proprie esigenze di mobilità, tutelandolo anche dalle insidie nascoste nelle innumerevoli offerte del mercato.
Il Personal Car Shopper nell’esercizio della professione rispetta i principi di correttezza e trasparenza indicati nel codice etico, che accetta e sottoscrive, ed agisce esprimendo i valori cardine della professione, ossia proattività, etica, tutela, qualità, eccellenza, libertà.
Il Personal Car Shopper (PCS) per l’espletamento della professione deve dimostrare un’approfondita conoscenza del mercato Automotive e delle differenze tra l’acquisto della vettura, Noleggio a Lungo Termine e Leasing, con tutti i relativi “pro e contro”, in particolare:
La Deontologia Professionale rappresenta il sistema dei valori che denotano l’appartenenza ad un gruppo e guidano il comportamento dei professionisti che ne fanno parte.
I Personal Car Shopper associati a FEPECS si assumono l’impegno di agire in modo giusto ed onorevole. Definiscono per loro stessi standard elevati e aspirano a soddisfarli in tutti i contesti nei quali si trovano ad operare e nei confronti di tutti coloro con i quali entrano in contatto nello svolgimento della propria attività professionale.
Il presente Codice Etico descrive le aspettative verso sé stessi, verso i colleghi Personal Car Shopper che appartengono alla comunità di FEPECS e verso i Clienti.
Esso esprime chiaramente gli ideali a cui aspirano e i comportamenti obbligatori nello svolgimento della propria professione.
La Mission del presente Codice Etico, nel fornire riferimenti di comportamenti virtuosi, è di infondere fiducia, da parte degli utilizzatori, negli associati di FEPECS ed aiutare i singoli individui a diventare professionisti migliori. Gli associati perseguono questo scopo assicurando una profonda comprensione dei comportamenti adeguati alla professione e l’impegno al loro rispetto. Essi sono convinti che la credibilità e la reputazione di FEPECS dipendano fortemente dalla condotta collettiva dei singoli professionisti ad essa aderenti. I soci di FEPECS credono che il presente Codice Etico sarà di aiuto nel prendere decisioni sagge, in particolar modo quando sarà necessario confrontarsi con situazioni difficili, nelle quali potrebbe essere chiesto di compromettere la propria integrità o i propri valori.
I valori di riferimento, a fondamento del presente Codice Etico, sono:
Ciascuna sezione del Codice Etico descrive la condotta che i Personal Car Shopper soci di FEPECS sono tenuti a rispettare e, in alcuni casi, limitano o proibiscono alcuni comportamenti. Coloro i quali contravvengano a tali regole, potranno essere soggetti a procedure disciplinari erogate dal Collegio dei Probiviri, compresa l'esclusione dall’associazione, ai sensi dell’art. ?? dello Statuto della Federazione.
La responsabilità è riconoscere come proprie le decisioni che si assumono, le azioni che si compiono e le conseguenze che ne derivano.
I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
Il rispetto è dimostrare considerazione per sé stessi, per gli altri e per le risorse affidate. I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
L’equità è prendere decisioni e agire in modo imparziale e obiettivo, con una condotta libera da conflitti di interesse, pregiudizi e favoritismi.
I soci di FEPECS:
L’onestà è agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente, in base a princìpi morali ritenuti universalmente validi.
I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
La deontologia dei Personal Car Shopper iscritti a FEPECS è l’insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni Personal Car Shopper iscritto alla FEPECS deve osservare nell’esercizio della propria attività professionale, sia nella forma del lavoro autonomo che del lavoro dipendente ad elevata qualificazione, intendendosi nel presente contesto per attività professionale entrambe le tipologie di attività lavorativa. Le presenti norme di deontologia si applicano a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla tipologia delle loro attività e dalla forma giuridica in cui essa è espletata, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Nell’esercizio di attività professionale all’estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il Personal Car Shopper italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui opera. Il Personal Car Shopper, cittadino comunitario o straniero, iscritto a questa Federazione, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente testo.
Le norme incluse nel presente Codice deontologico hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesive del decoro, del prestigio o del corretto esercizio dell’attività di Personal Car Shopper esercitata, costituisce abuso o mancanza ed è conseguentemente punibile.
In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico, gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali previste dal Consiglio dei Probiviri di cui all’art. 8 dello Statuto di FEPECS, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi. La responsabilità disciplinare è personale; nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il Personal Car Shopper a cui si riferiscono i fatti specifici commessi.
Nell’esercizio della propria attività, il
Personal Car Shopper
associato a
FEPECS
ha il dovere di conservare la propria indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività professionale svolta, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, sia libera di condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici o privati.
Il Personal Car Shopper dichiara di non avere in essere qualsivoglia rapporto di Agenzia o di Procacciamento d’Affari nell’ambito del settore Automotive, dichiarando sin da subito di accettare che l’istituzione di un rapporto di Agenzia o di Procacciatore d’Affari, in forte contrasto con il principio di indipendenza, onestà e trasparenza, prerogativa del presente Codice Etico, determinerà l’immediata decadenza della qualifica di Personal Car Shopper certificato FEPECS. In sintesi il Personal Car Shopper associato a FEPECS non potrà in alcun modo accettare compensi in qualsiasi forma da soggetti appartenenti all’intera filiera distributiva dell’Automotive e che la natura dei suoi compensi sarà sempre e comunque di consulenza e servizi erogati al cliente finale che sia privato o azienda.
Al
Personal Car Shopper
associato a
FEPECS
si richiedono
probità,
decoro
e una regola di vita, anche al di fuori dell’attività professionale, tale da non arrecare discredito al prestigio di
FEPECS. Il
Personal Car Shopper
cui sia imputabile, anche al di fuori dell’attività professionale esercitata, un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale o che comunque abbia posto in essere comportamenti ed attività non coerenti con i canoni legali, etici e sociali della comunità in cui esso opera, aventi altresì il requisito della notorietà, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva restando l’autonoma valutazione sul fatto commesso da parte del
Consiglio dei Probiviri.
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza e fedeltà. Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo interesse del cliente.
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve adempiere i propri doveri prestazionali con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività prestata.
È dovere e, sotto altro aspetto, diritto del
Personal Car Shopper
iscritto a
FEPECS
mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico ricevuto, anche dopo la sua cessazione.
È dovere morale del Personal Car Shopper associato a FEPECS curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività. A tal fine, il Personal Car Shopper collabora e partecipa ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi da FEPECS o dalle Associazioni professionali o da altri Enti/società per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell’ambito nazionale, nei paesi dell’Unione Europea ed in quelli extracomunitari. A tal guisa il Personal Car Shopper associato e certificato da FEPECS, per mantenere tale condizione, si impegna ad ottenere un minimo di 40 crediti formativi annuali, così come previsto e disciplinato dall’Academy del Personal Car Shopper progettata e comunicata dagli organi preposti dalla stessa Federazione Italiana Personal Car Shopper.
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS non deve accettare o proseguire incarichi quando sia consapevole di non potervi adempiere adeguatamente. Tale norma comportamentale deve essere rispettata anche quando le attività svolte sono prestate a titolo gratuito o volontaristico.
Al Personal Car Shopper associato a FEPECS è consentita l’attuazione di forme di pubblicità di carattere generale e diffusa rivolte alla corretta informazione al pubblico con riguardo esclusivamente al titolo di studio e professionale, all’eventuale specializzazione, al possesso di abilitazioni e di certificazione delle competenze, all’iscrizione ad albi o elenchi, alla partecipazione ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013, ai percorsi formativi seguiti ed alle esperienze professionali e didattiche maturate, ai riconoscimenti e premi attribuiti da enti pubblici e privati, nonché all’ubicazione dello studio. Tutti i dati di cui sopra devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati.
Costituiscono illecito disciplinare millantare capacità professionali non possedute, anche in relazione al necessario aggiornamento professionale richiesto dall’attività esercitata, e lo svolgimento dell’attività durante il periodo di sospensione o di carenza o decadenza dell’eventuale abilitazione o autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve adoperarsi affinché l’incarico gli sia conferito per iscritto, a garanzia propria e del committente. L’incarico deve prevedere in ogni caso la determinazione del compenso pattuito o dei criteri generali previsti per la sua determinazione, nonché – ove applicabile in relazione alla natura dell’attività – il termine previsto per lo svolgimento dell’attività, ovvero i criteri per la sua determinazione, ovvero ancora i motivi per cui non risulta possibile od opportuna la definizione di un termine.
Il rapporto con il committente ha natura fiduciaria. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve astenersi dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto di interessi con altro proprio committente. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve illustrare al committente le tematiche tecniche, organizzative ed economiche essenziali per lo svolgimento dell’incarico, consigliandolo sulle decisioni da prendere. È tenuto, altresì, ad informarlo periodicamente sullo svolgimento dell’incarico, quando sia opportuno o quando il cliente lo richieda. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerente all’incarico quando derivi da errore non scusabile o da rilevante trascuratezza degli interessi del committente, nonché si consiglia la stipula di una adeguata polizza di responsabilità professionale nell’ipotesi in cui l’associato a FEPECS sia convenuto dal committente o da terzi per danni conseguenti alla sua attività.
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS non deve proseguire l’incarico qualora i comportamenti e le richieste del committente, o altri gravi motivi ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS che rinuncia all’incarico dovrà dare adeguato preavviso, tranne l’ipotesi di giusta causa, informando il cliente degli atti che devono essere adottati in via d’urgenza. All’atto della cessazione del rapporto con il committente, il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve restituire senza ritardo la documentazione ricevuta dal cliente. E’ fatto divieto di ritenzione di cose e documenti di pertinenza del committente, salvo il diritto di copia e di riservatezza per i documenti che comprovino i contenuti e lo sviluppo dell’attività svolta.
Il comportamento del Personal Car Shopper associato a FEPECS nei confronti degli altri associati a FEPECS s’ispira al principio della solidarietà in vista dell’obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione tra di essi, il livello dell’attività professionale ed esaltare l’utilità sociale e la rilevanza costituzionale delle attività specifiche dell’Associazione.
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve astenersi dall’esprimere pubblicamente apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un altro associato a FEPECS ed in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori od incapacità.
Può essere valutata dal Consiglio dei Probiviri quale violazione disciplinare sanzionabile ai sensi del presente Codice deontologico, la accertata violazione da parte del Personal Car Shopper associato a FEPECS del codice deontologico eventualmente adottato da altro ordine o altra associazione di cui l’associato faccia parte o a cui aderisca.
Le specifiche previsioni del presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti o comunque lesivi del prestigio e del decoro di FEPECS. Non sono applicabili le singole disposizioni qualora le stesse siano oggettivamente incompatibili con le caratteristiche tecniche, giuridiche ed organizzative dell’attività professionale di ciascun associato. L’inapplicabilità, in caso di controversie, è valutata dal Consiglio dei Probiviri.
Il 22 febbraio 2018, a Roma, ai sensi della legge n° 4 del 14 gennaio 2013, nasce FEPECS - FEDERAZIONE NAZIONALE PERSONAL CAR SHOPPER, associazione professionale di categoria nel settore Automotive e Mobilità, tra professionisti, con l’obiettivo di rilasciare l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della Legge 4/2013, e con lo scopo di formare, aggiornare e tutelare la nuova figura professionale del Personal Car Shopper (PCS) che si definisce anche Professionista della Mobilità.
Le norme che regolano la vita dell'associazione sono dettate dal presente Statuto e dall’allegato Codice Etico.
Articolo 1 - Costituzione.
Il 22 febbraio 2018, a Roma, ai sensi della legge n° 4 del 14 gennaio 2013, nasce FEPECS - FEDERAZIONE NAZIONALE PERSONAL CAR SHOPPER, associazione professionale di categoria nel settore Automotive e Mobilità, tra professionisti, con l’obiettivo di rilasciare l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della Legge 4/2013, e con lo scopo di formare, aggiornare e tutelare la nuova figura professionale del Personal Car Shopper (PCS) che si definisce anche Professionista della Mobilità.
Le norme che regolano la vita dell'associazione sono dettate dal presente Statuto e dall’allegato Codice Etico.
Articolo 2 - Sede e Durata.
L’associazione ha sede in Roma via Lucullo civico 3.
La durata dell’associazione è stabilita fino al 2060.
Articolo 3 - Scopi.
La FEPECS | FEDERAZIONE NAZIONALE PERSONAL CAR SHOPPER è un'associazione libera, autonoma, democratica, solidale e senza scopo di lucro . È escluso l’esercizio di ogni attività commerciale, se non necessaria o strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.
Gli scopi che essa persegue sono:
Tutelare Collettivamente i professionisti, del settore mobilità e Rappresentare i loro interessi in tutte le sedi regionali, nazionali e internazionali;
Promuovere istanze ed interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati;
Tutelare gli iscritti a livello sindacale nelle controversie collettive e individuali di lavoro, in sede giudiziale e stragiudiziale;
Certificare l’abilitazione professionale dei propri iscritti e curarne la formazione professionale continua;
Istituire un Registro Nazionale dei Personal Car Shopper (Professionisti della Mobilità) certificati;
Definire e mantenere aggiornato il Codice Etico del Personal Car Shopper;
Partecipare con propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei professionisti, autonomi o dipendenti, sia richiesta o ammessa, in particolar modo: Ministero dei Trasporti, tutti gli assessorati e organismi Regionali, Provinciali e Comunali Italiani, Aci, P.R.A., case automobilistiche, intera filiera distributiva dell’automotive, istituti di formazione a partecipazione pubblica e privata, tutte le commissioni ed organismi esistenti nei settori di riferimento dell'associazione NAZIONALE PERSONAL CAR SHOPPER nazionali e internazionali.
Promuovere e attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione e alla gestione delle loro attività. A tal fine l’Associazione può stabilire degli accordi con professionisti abilitati, con studi professionali e con aziende che eroghino in convenzione servizi di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica e amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi, informatici, sicurezza, comunicazione e quant’altro occorrenti, nell’interesse generale degli iscritti;
Promuovere lo studio, la ricerca e la diffusione della conoscenza nel settore automotive e mobilità in generale;
Promuovere fiere e mostre-mercato, eventi, premi e manifestazioni nei settori dell’automotive e della mobilità, e ogni altra attività settoriale e dell’indotto;
Promuovere l’utilizzo e adeguamento dei nuovi sistemi di comunicazione quali web TV, social network, e-commerce, comunicazione e iniziative anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese e i mercati nazionali e internazionali per lo sviluppo settoriale delle professioni e delle P.M.I.;
Supportare gli associati nell’individuazione di professionisti capaci di redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza e assistenza tecnica, controllo e individuazione di iniziative per l’avvio professionale e d’impresa, con particolare riferimento all’imprenditorialità giovanile;
Promuovere l’interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifico-organizzative con analoghe imprese operanti all’interno della realtà economica europea;
Esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;
Istituire Centri Studio, ricerca, brevetti, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l’attività degli Associati;
Promuovere l’attività di ricerca e formazione di aziende e complessi sperimentali;
Promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, Privati e associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento e ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla comunicazione anche con la pubblicazione di bollettini, dispense, tesi, e utilizzando anche nuovi strumenti adeguati, quali blog, portali, newsletter, applicazioni, atti congressuali e monografie;
Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela e allo sviluppo delle attività professionali del Personal Car Shopper (Professionista della Mobilità);
Partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
Promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento e istruzione e formazione finalizzati alla valorizzazione della professione del Personal Car Shopper (Professionista della Mobilità), avvalendosi anche del Comitato Tecnico Scientifico;
Promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive di riferimento al settore;
Promuovere lo studio e il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico e innovativo;
Istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo degli aspiranti Personal Car Shopper e del personale dell’Associazione;
Istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione, nonché formativi, corsi per le categorie settoriali, nonché di perfezionamento;
Svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti;
Favorire la cultura dell’integrazione e promuovere ogni iniziativa atta ad abolire le disparità e le discriminazioni in ambito lavorativo.
Articolo 4 - Sportello Consumatori.
La FEPECS promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui:
La vigilanza sull’obbligo da parte del professionista di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della L. 14 Gennaio 2013 n. 4; rientrando tale inadempimento tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori previste e sanzionate dal Codice del Consumo (Titolo III, Parte II del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206);
L’attivazione di uno Sportello per il Cittadino Consumatore, presso cui i Committenti possono rivolgersi nel caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale, agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti;
Pubblicazione e aggiornamento degli elementi informativi utili per il consumatore, ai sensi dell’art. 4, c. 1, L. 14 Gennaio 2013 n. 4, sul sito web di riferimento, secondo principi di correttezza, trasparenza, veridicità;
Istituire un Elenco Professionale, interno della FEPECS al fine esclusivo di agevolare la verifica delle conoscenze e competenze di ciascun Associato e la trasparenza al Pubblico, al Cittadino Consumatore, dei titoli di studio, percorsi formativi e conoscenze professionali, in possesso da parte di ciascun iscritto, persona fisica, alla FEPECS;
Riconoscere, esclusivamente per finalità interne alla FEPECS, corsi di studio, tirocini, Enti, Associazioni ed Aziende; secondo quanto previsto dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale dell’Associazione;
l'associazione, inoltre, potrà stringere accordi con associazioni di consumatori ad ulteriore garanzia.
Articolo 5 - Soci partecipanti.
Possono far parte della FEPECS tutti gli operatori del settore Automotive e Mobilità, purché condividano principi, scopi, programmi e Codice Etico.
I partecipanti all'associazione si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
SOCI BENEMERITI: sono le persone, associazioni e le imprese nominati dai soci fondatori a maggioranza per avere svolto attività interessanti per l'associazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
SOCI ORDINARI: sono persone fisiche, studenti, dipendenti o lavoratori autonomi, iscritti all'associazione in regola con il pagamento della quota annuale e in linea con le regole previste dallo statuto:
Requisiti di ammissione e certificazione per i soci ORDINARI sono:
Essere una persona Fisica;
Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Sottoscrivere l’autocertificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che attesti l’assenza di pendenze o condanne pregresse;
Frequentare il primo livello del programma formativo BYC (Boost Your Career) previsto dalla Fepecs o percorsi formativi riconosciuti dalla FEPECS;;
Superare i Test di Verifica su Technical Skills e Soft Skills;
Sottoscrivere lo Statuto ed il Codice Etico
sottoscrivere la polizza assicurativa professionale di responsabilità civile;
Requisiti per rinnovo tesseramento e certificazione annuale:
seguire i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla FEPECS per un minimo di 25 ore annuali;
Sottoscrivere l’autocertificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che attesti l’assenza di pendenze o condanne pregresse;
Essere in regola con il pagamento della quota annuale.
SOCI SOSTENITORI: sono persone o società che si impegnano a sostenere materialmente o con il loro contributo personale l'attività dell'associazione e sono ammessi, previa presentazione della relativa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, con delibera del medesimo, assunta a maggioranza semplice dei presenti. Gli stessi sono tenuti al versamento della quota associativa prevista per tale categoria di soci, la quale prevederà un ammontare specifico nel caso di Soci Sostenitori costituiti da persone giuridiche, e possono essere esclusi su deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 6 - La domanda e il programma formativo di Primo Livello.
La domanda per essere ammesso in qualità di socio ordinario deve essere presentata al Presidente sui moduli predisposti dall'associazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l’espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e del Codice Etico e degli obblighi che ne derivano agli associati.
Sulla domanda di ammissione decide il Presidente di concerto con il Segretario Generale. Sull’eventuale rigetto della domanda l’aspirante socio può ricorrere all’esecutivo dell'associazione.
Per accedere all’associazione è necessario seguire il corso di formazione base che verrà proposto dal Comitato tecnico scientifico ed approvato ad unanimità dal Consiglio Direttivo.
Per accedere al corso bisogna essere in possesso del diploma di maturità quinquennale e produrre l’autocertificazione del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti.
Al termine del corso il candidato dovrà sostenere un test a risposta multipla sugli argomenti affrontati durante il percorso formativo, al fine di valutarne l’apprendimento e, quindi, l’idoneità.
Il corso avrà come finalità quella di erogare formazione sia riguardo alle competenze tecniche nel settore che alle soft skills.
Per mantenere la qualifica sarà necessario prendere parte ai percorsi di aggiornamento professionale, versare la quota associativa e produrre annualmente l’autocertificazione del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti.
L’assolvimento degli obblighi formativi sarà garantito dalla vigilanza predisposta dal Comitato Scientifico.
Il corso di formazione base, così come quelli di aggiornamento professionale potranno essere erogati delegando l’attività a società esterne, con la partecipazione del Comitato tecnico scientifico nella pianificazione e progettazione dei corsi e previa l’approvazione unanime del Consiglio Direttivo.
Articolo 7 - Comitato tecnico-scientifico.
È istituito un comitato tecnico scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, composto da tre membri, di cui almeno uno con competenze nel settore dell’automotive e uno con competenze in formazione e/o coaching, al fine di individuare i fabbisogni formativi della figura professionale del Personal Car Shopper - Professionista della Mobilità, costruire percorsi didattici ad hoc, e piani di formazione permanente e verificarne l’efficacia. Ricadono, inoltre, nell’ambito delle competenze del comitato: l’organizzazione di conferenze e dibattiti aperti al pubblico; pubblicazioni editoriali; collaborazioni con Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali ed esteri analoghi; organizzare servizi per Università e Scuole di ogni livello d’istruzione e corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.; istituire centri di documentazione sia per gli associati che per i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'associazione; svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Articolo 8 - Interruzione e recesso.
Il socio che voglia recedere dall'associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’anno, in difetto la sua partecipazione all'associazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno.
La qualità di socio o iscritto si perde per:
● Dimissioni;
● Espulsione.
Articolo 9 - Sanzioni.
Ogni caso di violazione del Codice Etico e/o dello Statuto, da parte dell’Associato, è sanzionato con delibera adottata dal Consiglio Direttivo.
Contro tale delibera l’Associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
Le sanzioni sono:
la Sospensione, nei casi di violazione non eccessivamente grave e ritenuta sanabile. In tal caso l’Associato deve rispettare quanto ad egli precettato, nei modi e termini indicati nella delibera, al fine di sanare la violazione compiuta. Il mancato sanamento oppure il ripetersi di nuova o diversa violazione del Codice Etico e/o dello Statuto, comporta l’espulsione dall'associazione;
L’Espulsione, nel caso di violazione grave per cui l’Associato commette azioni o tiene comportamenti disonorevoli, contrari al sodalizio associativo professionale, lesivi per l’Utenza e per l'associazione.
È ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto, del Codice Etico oppure comunque l’arrecare danni e/o discredito al buon nome dell'associazione.
Articolo 10 - Versamento quote.
Gli iscritti si obbligano a versare all'associazione una quota sociale annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Qualora l’associato non provveda entro il termine, l'associazione potrà richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potrà espellere il socio resosi moroso, le modalità di espulsione verranno specificate nel regolamento attuativo deliberato ed approvato dal consiglio direttivo.
L’ammontare della quota associativa, deliberata dal Consiglio Direttivo è pubblicato sul sito dell'associazione.
Articolo 11 - Entrate.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
dalle quote annuali di pertinenza a seguito di iscrizione;
dalle quote suppletive;
dai contributi volontari;
da elargizioni e contributi che devono provenire da terzi.
Articolo 12 - Gli Organi .
Gli organi della FEPECS sono:
l’Assemblea
la Consiglio Direttivo
il Collegio dei Probiviri
il Presidente
il Segretario
i Consiglieri della Consiglio Direttivo
Articolo 13 - Le Assemblee.
L'Assemblea degli Associati è costituita dai soci fondatori, dai soci benemeriti, dai soci ordinari. Le deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie di qui appreso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.
L’Assemblea è convocata entro il primo trimestre dal Presidente .
L’assemblea viene convocata mediante raccomandata a/r oppure a mezzo PEC, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze.
L’avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti predisposti dal presidente oppure da un trenta per cento degli associati, o almeno dalla maggioranza dei componenti della Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono valide in prima convocazione allorché sia presente almeno la metà più uno aventi diritto, anche se rappresentati per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti. Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare su modificazione da apportare allo statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenuto con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, se ottenute con il voto favorevole con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti. Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata su proposta di scioglimento dell’associazione il quorum previsto è pari ai ¾ degli associati, come da articolo 21 del codice civile.
Possono partecipare all’assemblea e hanno diritto al voto i soci in regola con i pagamenti delle quote relative all’anno in corso.
Ogni delegato o socio non può rappresentare più di altri tre membri dell’Assemblea. Il Presidente, all’occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea sono approvati e firmati dal presidente dell’assemblea e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.
L’assemblea ha le seguenti competenze:
Delibera degli argomenti posti all’ordine del giorno;
Stabilisce le direttive su problemi di maggiore importanza riguardante l’attività dell'associazione;
Delibera sulle modifiche dello Statuto dell'associazione;
Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo per l’anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno;
Elegge il Consiglio Direttivo;
Elegge il Collegio dei Probiviri.
Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo.
Dopo essere stato eletto, il Consiglio Direttivo si riunisce per votare ed eleggere le cariche con cui dovrà strutturarsi, infatti esso dovrà essere composto:
dal Presidente dell'associazione;
dal Vice Presidente con funzioni vicarie;
dal Segretario Generale;
dal Tesoriere.
Una volta elette tutte le cariche sopra previste, il Consiglio Direttivo potrà cominciare la sua attività caratteristica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente dell'associazione o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei soci dell'associazione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o e-mail, spedito almeno due giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un’ora da quella fissata per la convocazione, la riunione è valida con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere, quattro Consiglieri, eletti dall’assemblea dei Soci. Il numero dei Consiglieri può essere ampliato a un massimo di sei su delibera dell’Assemblea dei soci, nella riunione antecedente a quella in cui si terranno le elezioni.
In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri si adotterà la formula della cooptazione del primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, ad essa spetta:
esaminare e predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo;
deliberare sull'ammontare delle quote associative;
deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino l'associazione;
prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate;
stabilire l’organico del personale dell'associazione;
emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ;
esplicare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblea;
convocare l’Assemblea;
stabilire l’ordinamento del personale dell'associazione determinandone il trattamento economico;
deliberare sull’opposizione al rigetto della domanda dell’aspirante socio;
deliberare l’espulsione del socio;
partecipare alla stesura dell’ordine del giorno;
deliberare sulle eventuali incompatibilità;
nominare rappresentanti dell'associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere.
Articolo 15 - Il Presidente ed il Tesoriere.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del consiglio stesso, per un massimo di 2 mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta l'associazione ad ogni effetto di legge (è il rappresentante legale) e statutario, ad esso spetta l’ordinaria amministrazione, ed inoltre:
presiede di diritto il Consiglio Direttivo;
dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall’evento.
Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendoli, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.
Articolo 16 - Il Segretario ed il Collegio dei Probiviri.
Il Segretario viene nominato dalla Consiglio Direttivo ed è responsabile dell’organizzazione dell'associazione.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci, dura in carica tre anni.
Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.
Articolo 17 - Le Sedi Regionali.
Le Sedi Regionali possono essere determinate secondo la tipologia stabilita dall'associazione. Sono costituite da almeno 3 soci operanti sul territorio dell'associazione.
Il Presidente, Il segretario e il tesoriere Regionali vengono eletti dall’Assemblea regionale.
L’Assemblea Regionale è composta da soci operanti nell’ambito del Territorio e viene convocata nei modi e nei termini previsti da questo statuto.
Il Presidente Regionale promuove le attività assumendone le relative competenze e responsabilità.
Gli organi delle sedi locali e gli organi dell'associazione Nazionale andranno comunque in scadenza unitamente ai relativi organi nazionali indipendentemente dal periodo di conferma o elezioni locali.
Articolo 18 - Scioglimento.
Per lo scioglimento dell'associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si rimanda alle leggi vigenti in materia di associazioni senza finalità di lucro.
Il Personal Car Shopper (PCS) è il professionista della mobilità che basa la sua attività sulla capacità di ascoltare le esigenze del cliente, di interpretarle e tradurle in soluzioni adatte e cucite su misura.
E’ il professionista che si adopera per trovare la soluzione migliore per il Cliente, privato o azienda, mandante, acquisito tramite le propri contatti o attraverso strutture di riferimento.
Guida il consumatore finale che desidera un’auto ad identificare e soddisfare le proprie esigenze di mobilità, tutelandolo anche dalle insidie nascoste nelle innumerevoli offerte del mercato.
Il Personal Car Shopper nell’esercizio della professione rispetta i principi di correttezza e trasparenza indicati nel codice etico, che accetta e sottoscrive, ed agisce esprimendo i valori cardine della professione, ossia proattività, etica, tutela, qualità, eccellenza, libertà.
"il Knowhow del Personal Car Shopper".
Il Personal Car Shopper (PCS) per l’espletamento della professione deve dimostrare un’approfondita conoscenza del mercato Automotive e delle differenze tra l’acquisto della vettura, Noleggio a Lungo Termine e Leasing, con tutti i relativi “pro e contro”, in particolare:
Conoscenza del settore dei finanziamenti, delle normative (fiscali, privacy, altre) e degli altri adempimenti inerenti lo svolgimento del mandato
Conoscenza delle procedure operative, degli strumenti e delle policy.
Le capacità necessarie allo svolgimento della sua attività sono:
Leadership
Persuasività e influenza
Gestione delle relazioni
Comunicazione efficace e sensibilità interpersonale
Orientamento al risultato
Orientamento al cliente
Analisi e Problem Solving
Vendita consulenziale e negoziazione
Gestione strategica di clienti azienda
Fiducia in sé
Dimostrare stabilità emotiva
Dimostrare flessibilità.
Vision e Mission
La Deontologia Professionale rappresenta il sistema dei valori che denotano l’appartenenza ad un gruppo e guidano il comportamento dei professionisti che ne fanno parte.
I Personal Car Shopper associati a FEPECS si assumono l’impegno di agire in modo giusto ed onorevole. Definiscono per loro stessi standard elevati e aspirano a soddisfarli in tutti i contesti nei quali si trovano ad operare e nei confronti di tutti coloro con i quali entrano in contatto nello svolgimento della propria attività professionale.
Il presente Codice Etico descrive le aspettative verso sé stessi, verso i colleghi Personal Car Shopper che appartengono alla comunità di FEPECS e verso i Clienti.
Esso esprime chiaramente gli ideali a cui aspirano e i comportamenti obbligatori nello svolgimento della propria professione.
La Mission del presente Codice Etico, nel fornire riferimenti di comportamenti virtuosi, è di infondere fiducia, da parte degli utilizzatori, negli associati di FEPECS ed aiutare i singoli individui a diventare professionisti migliori. Gli associati perseguono questo scopo assicurando una profonda comprensione dei comportamenti adeguati alla professione e l’impegno al loro rispetto. Essi sono convinti che la credibilità e la reputazione di FEPECS dipendano fortemente dalla condotta collettiva dei singoli professionisti ad essa aderenti. I soci di FEPECS credono che il presente Codice Etico sarà di aiuto nel prendere decisioni sagge, in particolar modo quando sarà necessario confrontarsi con situazioni difficili, nelle quali potrebbe essere chiesto di compromettere la propria integrità o i propri valori.
Sistema di Valori
I valori di riferimento, a fondamento del presente Codice Etico, sono:
responsabilità
rispetto
equità
onestà
Ciascuna sezione del Codice Etico descrive la condotta che i Personal Car Shopper soci di FEPECS sono tenuti a rispettare e, in alcuni casi, limitano o proibiscono alcuni comportamenti. Coloro i quali contravvengano a tali regole, potranno essere soggetti a procedure disciplinari erogate dal Collegio dei Probiviri, compresa l'esclusione dall’associazione, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell'associazione.
Responsabilità
La responsabilità è riconoscere come proprie le decisioni che si assumono, le azioni che si compiono e le conseguenze che ne derivano.
I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
si informano e agiscono in conformità a regole, regolamenti e leggi che governano il proprio lavoro professionale;
accettano solo incarichi coerenti con la loro formazione, esperienza, capacità, abilità e qualifiche professionali e rispettano gli impegni che hanno sottoscritto facendo ciò che hanno dichiarato di fare;
quando commettono errori o omissioni, li ammettono ed apportano prontamente le dovute correzioni;
quando scoprono errori od omissioni causati da altri, ne informano i soggetti coinvolti e chi di competenza appena ne vengono a conoscenza;
accettano l’obbligo di rendere conto per i loro errori od omissioni e ogni relativa conseguenza;
proteggono le informazioni proprietarie o riservate che vengono loro affidate;
sostengono il presente codice e si considerano reciprocamente responsabili;
segnalano comportamenti non etici o illegali al Consiglio Direttivo e, se necessario, a coloro che sono interessati da tale condotta;
formulano un reclamo etico solo se provato da fatti.
Rispetto
Il rispetto è dimostrare considerazione per sé stessi, per gli altri e per le risorse affidate.
I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
si informano sugli usi, i costumi e le abitudini dei soggetti con i quali intrattengono relazioni ed evitano comportamenti che possano essere considerati non rispettosi ed offensivi;
ascoltano il punto di vista degli altri, cercando di comprenderli;
cercano di sanare in via amichevole e con contatti diretti eventuali conflitti;
mantengono una condotta professionale anche quando essa non è contraccambiata;
conducono le negoziazioni in buona fede;
non esercitano comportamenti di abuso di potere legato alle loro competenze o alla loro posizione per influenzare le decisioni e le azioni di altri o per trarne beneficio personale;
rispettano i diritti di proprietà degli altri.
Equità
L’equità è prendere decisioni e agire in modo imparziale e obiettivo, con una condotta libera da conflitti di interesse, pregiudizi e favoritismi.
I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
dimostrano trasparenza nei loro processi decisionali;
riesaminano costantemente la loro imparzialità e obiettività, prendendo misure correttive, se necessario;
forniscono pari accesso alle informazioni a tutti coloro che sono autorizzati ad averle;
offrono pari opportunità ai partner con i quali intrattengono relazioni;
sono attivi ed esaustivi nel rivelare conflitti di interesse reali o potenziali ai propri interlocutori;
quando ravvisano le condizioni di un reale o potenziale conflitto di interessi, si astengono dal partecipare al processo decisionale o dall’influenzarne i risultati in altri modi, a meno che o fino a quando non abbiano informato gli interlocutori interessati in modo completo ed abbiano ricevuto da essi l’autorizzazione a procedere;
non premiano o puniscono, aggiudicano o negano un contratto sulla base di considerazioni personali;
non fanno discriminazioni sulla base di sesso, razza, età, religione, disabilità, nazionalità o orientamento sessuale;
applicano le regole dell’associazione senza favoritismi o pregiudizi.
Onestà
L’onestà è agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente, in base a princìpi morali ritenuti universalmente validi.
I Personal Car Shopper soci di FEPECS:
01
La deontologia dei Personal Car Shopper iscritti a FEPECS è l’insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni Personal Car Shopper iscritto alla FEPECS deve osservare nell’esercizio della propria attività professionale ad elevata qualificazione, intendendosi nel presente contesto per attività professionale entrambe le tipologie di attività lavorativa. Le presenti norme di deontologia si applicano a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla tipologia delle loro attività e dalla forma giuridica in cui essa è espletata, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Nell’esercizio di attività professionale all’estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il Personal Car Shopper italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui opera. Il Personal Car Shopper, cittadino comunitario o straniero, iscritto a questa associazione, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente testo.
02
Le norme incluse nel presente Codice deontologico hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesive del decoro, del prestigio o del corretto esercizio dell’attività di Personal Car Shopper esercitata, costituisce abuso o mancanza ed è conseguentemente punibile.
03
In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico, gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali previste dal Consiglio dei Probiviri di cui all’art. 9 dello Statuto di FEPECS, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi. La responsabilità disciplinare è personale; nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il Personal Car Shopper a cui si riferiscono i fatti specifici commessi.
04
Nell’esercizio della propria attività, il Personal Car Shopper associato a FEPECS ha il dovere di conservare la propria indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività professionale svolta, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, sia libera di condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici o privati.
05
Il Personal Car Shopper dichiara di non avere in essere qualsivoglia rapporto di Agenzia o di Procacciamento d’Affari nell’ambito del settore Automotive, dichiarando sin da subito di accettare che l’istituzione di un rapporto di Agenzia o di Procacciatore d’Affari, in forte contrasto con il principio di indipendenza, onestà e trasparenza, prerogativa del presente Codice Etico, determinerà l’immediata decadenza della qualifica di Personal Car Shopper certificato FEPECS. In sintesi il Personal Car Shopper associato a FEPECS non potrà in alcun modo accettare compensi in qualsiasi forma da soggetti appartenenti all’intera filiera distributiva dell’Automotive e che la natura dei suoi compensi sarà sempre e comunque di consulenza e servizi erogati al cliente finale che sia privato o azienda.
06
Al Personal Car Shopper associato a FEPECS si richiedono probità, decoro e una regola di vita, anche al di fuori dell’attività professionale, tale da non arrecare discredito al prestigio di FEPECS. Il Personal Car Shopper cui sia imputabile, anche al di fuori dell’attività professionale esercitata, un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale o che comunque abbia posto in essere comportamenti ed attività non coerenti con i canoni legali, etici e sociali della comunità in cui esso opera, aventi altresì il requisito della notorietà, è sottoposto a procedimento disciplinare, secondo le regole statutarie.
07
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza e fedeltà. Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo interesse del cliente.
08
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve adempiere i propri doveri prestazionali con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività prestata.
09
È dovere e, sotto altro aspetto, diritto del Personal Car Shopper iscritto a FEPECS mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico ricevuto, anche dopo la sua cessazione.
10
È dovere morale del Personal Car Shopper associato a FEPECS curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività. A tal fine, il Personal Car Shopper collabora e partecipa ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi da FEPECS o dalle Associazioni professionali o da altri Enti/società per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell’ambito nazionale, nei paesi dell’Unione Europea ed in quelli extracomunitari. A tal guisa il Personal Car Shopper associato e certificato da FEPECS, per mantenere tale condizione, si impegna ad ottenere un minimo dei crediti formativi annuali, così come previsto e disciplinato dalla Business School | Academy del Personal Car Shopper progettata e comunicata dagli organi preposti dalla stessa associazione Italiana Personal Car Shopper.
11
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS non deve accettare o proseguire incarichi quando sia consapevole di non potervi adempiere adeguatamente. Tale norma comportamentale deve essere rispettata anche quando le attività svolte sono prestate a titolo gratuito o volontaristico.
12
Al Personal Car Shopper associato a FEPECS è consentita l’attuazione di forme di pubblicità di carattere generale e diffusa rivolte alla corretta informazione al pubblico con riguardo esclusivamente al titolo di studio e professionale, all’eventuale specializzazione, al possesso di abilitazioni e di certificazione delle competenze, all’iscrizione ad albi o elenchi, alla partecipazione ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013, ai percorsi formativi seguiti ed alle esperienze professionali e didattiche maturate, ai riconoscimenti e premi attribuiti da enti pubblici e privati, nonché all’ubicazione dell’eventuale sede operativa. Tutti i dati di cui sopra devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati.
13
Costituiscono illecito disciplinare millantare capacità professionali non possedute, anche in relazione al necessario aggiornamento professionale richiesto dall’attività esercitata, e lo svolgimento dell’attività durante il periodo di sospensione o di carenza o decadenza dell’eventuale abilitazione o autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
14
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve adoperarsi affinché l’incarico gli sia conferito per iscritto, a garanzia propria e del committente. L’incarico deve prevedere in ogni caso la determinazione del compenso pattuito o dei criteri generali previsti per la sua determinazione, nonché – ove applicabile in relazione alla natura dell’attività – il termine previsto per lo svolgimento dell’attività, ovvero i criteri per la sua determinazione, ovvero ancora i motivi per cui non risulta possibile od opportuna la definizione di un termine.
15
Il rapporto con il committente ha natura fiduciaria. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve astenersi dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto di interessi con altro proprio committente. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve illustrare al committente le tematiche tecniche, organizzative ed economiche essenziali per lo svolgimento dell’incarico, consigliandolo sulle decisioni da prendere. È tenuto, altresì, ad informarlo periodicamente sullo svolgimento dell’incarico, quando sia opportuno o quando il cliente lo richieda. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerente all’incarico quando derivi da errore non scusabile o da rilevante trascuratezza degli interessi del committente. in ogni caso si consiglia la stipula di una adeguata polizza di responsabilità professionale nell’ipotesi in cui l’associato a FEPECS sia convenuto dal committente o da terzi per danni conseguenti alla sua attività.
16
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS non deve proseguire l’incarico qualora i comportamenti e le richieste del committente, o altri gravi motivi ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS che rinuncia all’incarico dovrà dare adeguato preavviso, tranne l’ipotesi di giusta causa, informando il cliente degli atti che devono essere adottati in via d’urgenza. All’atto della cessazione del rapporto con il committente, il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve restituire senza ritardo la documentazione ricevuta dal cliente. È fatto divieto di ritenzione di cose e documenti di pertinenza del committente, salvo il diritto di copia e di riservatezza per i documenti che comprovino i contenuti e lo sviluppo dell’attività svolta.
17
Il comportamento del Personal Car Shopper associato a FEPECS nei confronti degli altri associati a FEPECS s’ispira al principio della solidarietà in vista dell’obiettivo di migliorare, mediante un'attiva interazione tra di essi, il livello dell’attività professionale ed esaltare l’utilità sociale e la rilevanza costituzionale delle attività specifiche dell’Associazione.
18
Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve astenersi dall’esprimere pubblicamente apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un altro associato a FEPECS ed in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori od incapacità.
19
Può essere valutata dal Consiglio dei Probiviri quale violazione disciplinare sanzionabile ai sensi del presente Codice deontologico, la accertata violazione da parte del Personal Car Shopper associato a FEPECS del codice deontologico eventualmente adottato da altro ordine o altra associazione di cui l’associato faccia parte o a cui aderisca.
20
Le specifiche previsioni del presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti o comunque lesivi del prestigio e del decoro di FEPECS. Non sono applicabili le singole disposizioni qualora le stesse siano oggettivamente incompatibili con le caratteristiche tecniche, giuridiche ed organizzative dell’attività professionale di ciascun associato. L’inapplicabilità, in caso di controversie, è valutata secondo le disposizioni statutarie.
L’Associazione Professionale Nazionale FEPECS ai sensi del comma 4, art. 2 L. 4/2013, promuove forme di garanzia a tutela dell’Utente, tra cui l’attivazione di uno Sportello di riferimento per il Cittadino Consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, iscritti all’Associazione, oppure per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione FEPECS ai propri iscritti (ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Lo Sportello per il Cittadino Consumatore dell’Associazione Professionale FEPECS è costituito:
Tale peculiare composizione dello Sportello del Cittadino Consumatore ha il fine di garantire, nel migliore modo possibile, una maggiore tutela per il Cittadino Consumatore.
Quando rivolgersi allo Sportello per il Cittadino Consumatore:
Informazioni:
Sede Legale
Roma (RM), Via Lucullo 3
Contatto: Dott.ssa Simona Rivelli
E-mail: s.rivellli@fepecs.it
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